Contratto swap in cui l’incertezza circa l’andamento del differenziale grava solo la posizione cliente
Pubblicato il 30/08/16 18:56 [Doc.1526]
di Redazione IL CASO.it


Corte d’Appello di Torino, ord. del 27 luglio 2016, n. 1725/2016.

Contratti swap – Alea bilaterale – Insussistenza – Nullità del contratto

È nullo il contratto swap in cui l’incertezza circa l’andamento del differenziale viene in concreto a gravare solo la posizione cliente. In materia di derivati swap, infatti, l’alea bilaterale costituisce elemento essenziale della causa: solo se entrambe le posizioni contrattuali risultano effettivamente soggette a un’apprezzabile componente di rischio, il contratto, nella sua struttura, supera il vaglio di meritevolezza ai sensi dell’art. 1322 c.c. In caso contrario, gli interessi in concreto perseguiti dallo stesso non possono dirsi meritevoli di alcuna tutela.

Segnalazione e massima a cura del Prof. Aldo Angelo Dolmetta


© Riproduzione Riservata