Non basta la Scia
Pubblicato il 16/12/13 00:00 [Doc.158]
di Redazione IL CASO.it


Il carico urbanistico che grava su di un bar è certamente superiore a quello che può interessare un magazzino; di conseguenza la modifica della destinazione d'uso tra le due diverse categorie deve essere formalmente autorizzata dal Comune e non è sufficiente la presentazione di una denuncia di inizio attività (ora Scia); e ciò, anche se non sono state apportate modifiche all'immobile. Il Consiglio di stato, sezione VI, con la decisione 2153 del 18 aprile 2013 ha chiarito che il cambio di destinazione non può essere riportato alla medesima classe del magazzino originariamente autorizzato dal comune, posto che, come è evidente, ben diverse sono le caratteristiche proprie dell'uno e dell'altro utilizzo e, di conseguenza, diversi sono i parametri ai quali deve essere conformata l'opera edilizia all'uno o all'altro dedicata. Senza contare che la diversa tipologia del carico urbanistico proprio della destinazione a sala ristorante e bar rispetto a quello proprio del magazzino non consentono l'assenso mediante semplice procedura di Dia, che l'art. 57, comma 14, della legge regionale della Calabria 19/2002, consente per il mutamento della destinazione d'uso, alla specifica condizione che dalla stessa non derivi la necessità di dotazioni aggiuntive di standard e servizi pubblici e privati. Nel caso specifico, è stato ritenuto illegittimo il comportamento dell’ente nel non aver accordato se dal mutamento realizzato derivasse la necessità di dotazioni aggiuntive ovvero se risultasse il rispetto degli standard urbanistici. Nonostante tale circostanza, tuttavia, non è stata accolta la richiesta di risarcimento del danno presentata dalla ricorrente originaria posto che la relativa domanda era sfornita di prova circa la sussistenza del dolo o della colpa dell’Amministrazione.


a cura di Studio Commerciale Corteselli & Associati


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