Equitalia, è obbligatoria la relata di notifica
Pubblicato il 16/12/13 00:00 [Doc.160]
di Redazione IL CASO.it


Alla questione della nullità delle cartelle di pagamento spedite per posta si aggiunge un nuovo tassello, con la sentenza n. 49/33/13 della Ctr di Milano, depositata lo scorso 18 marzo in segreteria. La notificazione è inesistente quando, sull’originale della cartella consegnata al contribuente, non venga compilata la relata di notifica; parimenti, il collegio meneghino afferma l’inadeguatezza della prova offerta da Equitalia, quando si limita a depositare negli atti processuali solamente una “cartolina postale che non si è potuta riferire alla cartella in contestazione”. Il profilo di maggior interesse della pronuncia in commento, emessa da una commissione di secondo grado, consiste nel fatto che la stessa richiami espressamente un orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione. Preso atto della pronuncia degli ermellini, la Ctr di Milano afferma che “la relata deve considerarsi come momento fondamentale del procedimento di notificazione e non è integralmente surrogabile dall’attività dell’ufficiale postale”; nel prosieguo, la sentenza aggiunge che “Equitalia non ha fornito la prova della notificazione, limitandosi a produrre una cartolina postale, che non si è potuta nemmeno riferire alla cartella di contestazione”. Sulla scorta di tali considerazioni, in ribaltamento della pronuncia di primo grado impugnata, la commissione accoglie l’appello presentato dal contribuente e annulla la cartella. Dunque, in caso di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale, oltre alla compilazione della relata, è preciso onere dell’amministrazione dimostrare la reperibilità dell’avviso di ricevimento, assunto come prova della notificazione, all’atto effettivamente spedito.


a cura di Studio Commerciale Corteselli & Associati


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