Sequestro a carico di un concorrente nel delitto di cui al D. Lgs. n. 274/2000, art. 2 - Applicazione del principio solidaristico.
Pubblicato il 12/09/16 20:48 [Doc.1605]
di Donato Giovenzana, Legale d'Impresa


Cass. Penale, sezione III, sent. 26 agosto 2016 n. 35527.

MASSIMA

“Così come il giudice a quo, anche questo Collegio intende aderire al più recente e comunque ormai nettamente prevalente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale deve applicarsi il c.d. principio solidaristico ossia che "E' legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322 ter c.p., eseguito per l'intero importo del prezzo o profitto del reato nei confronti di un concorrente del delitto di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, aggravato dalla transnazionalità, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, salvo l'eventuale riparto tra i concorrenti medesimi, che costituisce fatto interno a questi ultimi, privo di alcun rilievo penale, considerato il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, nonchè la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio" (ex pluribus, da ultimo v. Sez. 5, n. 25560 del 20/05/2015, Gilardi, Rv. 265292).”

Donato Giovenzana – Legale d’impresa


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