Precetto: conseguenze dell’omesso avvertimento della possibilità di attivare la procedura di sovraindebitamento
Pubblicato il 24/09/16 19:12 [Doc.1688]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Milano, 18 febbraio 2016. Giudice Fiengo.

Segnalazione Dott. Matteo Debenedetti

Espropriazione forzata – Atto di precetto – Omessa indicazione dell’avviso relativo alla possibilità di attivare la procedura di sovraindebitamento – Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Il vizio della mancata indicazione nell’atto di precetto del requisito di cui all’articolo 480, comma 2, c.p.c. (consistente nell’avvertimento della possibilità per il debitore di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore) può essere dedotto con lo strumento della opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 c.p.c.
Cpc 480, 617,


Espropriazione forzata - Atto di precetto - Omessa indicazione dell’avviso relativo all’attivazione della procedura di sovraindebitamento - Conseguenze - Valutazione del giudice - Ratio della norma - Fattispecie

Le conseguenze dell’omessa indicazione, nell’atto di precetto, della possibilità per il debitore di attivare la procedura di sovraindebitamento, sono rimesse alla valutazione del giudice, il quale dovrà tenere presente l’esigenza che tale avviso svolge di rappresentare al destinatario dell’atto l’esistenza di situazioni giuridiche che un soggetto normalmente sfornito di cognizioni tecniche non è in grado di conoscere ed altresì di evitare la rinnovazione di atti che non siano in grado di offrire risultati diversi rispetto a quelli già prodotti.

Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’opposizione del debitore, fondata sulla mancanza dell’avvertimento in questione, in ragione del fatto che lo stesso non ha provato di aver instaurato alcuna procedura di sovraindebitamento, né di essere legittimato alla presentazione della relativa domanda. Il giudice ha quindi ritenuto che la rinnovazione del precetto si sarebbe tradotta nell’imposizione al creditore dell’obbligo di rinnovare un atto che non avrebbe prodotto risultati diversi da quelli già ottenuti, non avendo il debitore manifestato alcun interesse per l’attivazione delle procedure di cui alla legge n. 3/2012.


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