Condanna dellâamministratore di sostegno in solido alla rifusione delle spese processuali
Pubblicato il 28/09/16 08:32 [Doc.1702]
di Redazione IL CASO.it
Rifiuto senza giustificato motivo di una proposta conciliativa da parte dellâamministratore di sostegno - Violazione del dovere di lealtà e probità â Sussiste â Condanna del rappresentante alla rifusione delle spese sensi dellâar.t 94 c.p.c. - AmmissibilitÃ
Il rifiuto senza giustificato motivo, da parte dellâamministratore di sostegno, di una proposta conciliativa vantaggiosa per il suo assistito integra la violazione del dovere di lealtà e probità di cui allâart. 88 c.p.c e giustifica quindi la condanna del rappresentante, in solido con la parte da lui assistita che sia soccombente in giudizio alla rifusione delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, ai sensi dellâart. 94 c.p.c.
Massima a cura di Massimo Vaccari
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