Condanna dell’amministratore di sostegno in solido alla rifusione delle spese processuali
Pubblicato il 28/09/16 08:32 [Doc.1702]
di Redazione IL CASO.it


Rifiuto senza giustificato motivo di una proposta conciliativa da parte dell’amministratore di sostegno - Violazione del dovere di lealtà e probità – Sussiste – Condanna del rappresentante alla rifusione delle spese sensi dell’ar.t 94 c.p.c. - Ammissibilità

Il rifiuto senza giustificato motivo, da parte dell’amministratore di sostegno, di una proposta conciliativa vantaggiosa per il suo assistito integra la violazione del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c e giustifica quindi la condanna del rappresentante, in solido con la parte da lui assistita che sia soccombente in giudizio alla rifusione delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, ai sensi dell’art. 94 c.p.c.

Massima a cura di Massimo Vaccari


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