L’efficacia retroattiva del privilegio erariale di cui all’art. 2752, comma 1, c.c. incontra il solo limite del giudicato
Pubblicato il 04/10/16 19:35 [Doc.1742]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale Como 3 ottobre 2016 - Pres. Introini - Est. Petronzi

Privilegi - Causa del credito - Natura sostanziale - Crediti erariali - Privilegio ex art. 2752, comma 1, c.c. - Efficacia retroattiva - Art. 23, comma 37, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 - Limite del giudicato

È indice della natura sostanziale dei privilegi la circostanza che la prelazione è accordata dalla legge in considerazione della causa del credito. (Giuseppe D’Elia)

L’efficacia retroattiva posta dall’art. 23, comma 37, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, al privilegio erariale di cui l’art. 2752. comma 1, c.c., dopo la sentenza 1 luglio 2013, n. 170, della Corte Costituzionale, persiste con il solo limite del rispetto del giudicato. (Giuseppe D’Elia)

Segnalazione e massima a cura del Prof. Avv. Giuseppe D’Elia


© Riproduzione Riservata