Estensione della regola della postergazione a crediti per finanziamenti erogati da soggetti in posizione di influenza o vicinanza
Pubblicato il 09/10/16 13:00 [Doc.1769]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Pescara 22 settembre 2016. Presidente Bozza. Relatore Anna Fortieri.

Segnalazione dell'Avvocato Antonella Di Tella

Finanziamenti dei soci - Rimborso - Postergazione - Condizioni - Estensione della regola a finanziamenti erogati da soggetti in posizione di influenza o vicinanza

Condizione sufficiente per l’estensione della regola della postergazione al finanziamento ai sensi dell’articolo 2467 c.c. è costituita dalla sussistenza di una posizione di influenza o di vicinanza dei soci di vertice alla gestione del soggetto che finanzia ed a quella del soggetto finanziato.

(Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che dovesse essere applicata la regola della postergazione al finanziamento erogato da una società terza ch, e benché non sia socia quella finanziata, appartiene al medesimo gruppo, con identità di interessi economici perseguiti e coordinamento dei processi decisionali relativi ad entrambe.)

(Massima a cura di Franco Benassi)


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