Tribunale di Verona - Ordinanza del 19 settembre 2016, n. 118 - Est. Rizzuto
Compravendita immobiliare - Art. 40, comma 2, L. 47/1985 - Do-manda di condono edilizio menzionata nell'atto di compravendita con gli estremi delle prime due rate dell'oblazione - Successivo di-niego alla concessione in sanatoria - Nullità del contratto di com-pravendita - Insussistenza
Il rigetto della domanda in sanatoria, regolarmente indicata nell'atto di compravendita, non può comportare la nullità del con-tratto; la nullità infatti è un vizio genetico dell'atto e non difetto funzionale del rapporto e, dunque, salvo le problematiche dei con-tratti continuativi, quale non è il contratto di compravendita, quando il contratto sorge valido ed efficace non può un evento successivo porne nel nulla gli effetti.
Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Nicola Orsolato
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