Divorzio e prassi virtuose: sentenza non definitiva di divorzio alla prima udienza
Pubblicato il 14/10/16 08:29 [Doc.1816]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Roma 17 luglio 2016. Pres. MAngano. Est. Velletti.

...ferma l’impossibilità di pronunciare sentenza sullo status all’esito dell’udienza presidenziale, essendo rimessa tale decisione al Collegio, nulla osta all’emissione della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all’udienza di prima comparizione e trattazione fissata nella stessa data della udienza presidenziale e all’esito della stessa previa rinuncia delle parti ai termini di cui all’art. 4, comma 10, l.n. 898/1970.
L’art. 4, comma 10, l. n. 898/1970 prevede che con l’ordinanza emessa all’esito dell’udienza presidenziale venga assegnato termine al ricorrente per il deposito di una memoria integrativa che abbia i contenuti dell’art. 163, terzo comma numeri 2),3) 4), 5) e 6) c.p.c., richiamando la norma che individua gli elementi soggettivi ed oggettivi necessari per delineare la domanda giudiziale. Ratio della disposizione è consentire al ricorrente, data la peculiarità dell’udienza presidenziale di depositare una memoria che
abbia i contenuti di un atto introduttivo del giudizio, in quanto è possibile che nel ricorso iniziale, proposto prima della udienza presidenziale, nella quale deve essere esperito il tentativo di conciliazione, la parte non abbia introdotto tutte le domande proprio al fine di agevolare la conciliazione. La memoria integrativa costituisce l’ultimo atto con il quale il ricorrente può formulare richieste e domande, a pena d’inammissibilità e decadenza, potendo contenere domande (si pensi alla domanda di assegno divorzile) non presenti nel ricorso introduttivo. Proprio da tali disposizioni si desume che il deposito della memoria integrativa, per il ricorrente, non è adempimento obbligato ma mera facoltà qualora si vogliano proporre domande originariamente non presenti nel ricorso introduttivo. Qualora, tuttavia, il ricorrente, già costituito in giudizio con la proposizione del ricorso, non voglia presentare memoria integrativa, ciò non precluderà di far valere le domande già contenute nel primo atto introduttivo, il ricorso.
La richiamata norma contenuta nel comma 10, dell’art. 4 l.n. 898/1970, prevede che il Presidente conceda con l’ordinanza presidenziale un termine, per la costituzione in giudizio del convenuto ai sensi degli artt. 166 e 167 c. p. c. , termine da ritenere perentorio in quanto al suo decorso sono collegate le decadenze di cui all’art. 167 c. p. c., con impossibilità per il convenuto di proporre, con atti successivi, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. Anche per il convenuto il deposito di una memoria di costituzione rappresenta una facoltà e non un obbligo, dovendosi ritenere che il resistente, depositando apposita memoria possa già essersi costituito nella fase presidenziale. Ciò si desume dall’obbligo di notifica dell’ordinanza presidenziale esclusivamente al convenuto non comparso, obbligo che non è presente nel caso di comparizione del resistente
all’udienza presidenziale, dovendosi da ciò rilevare come sia possibile la sua costituzione già in tale fase del procedimento divorzile. Per il resistente, come per il ricorrente, la norma prevede la possibilità del deposito di una memoria in cui avrà l’onere di sviluppare tutte le attività difensive, potendo a pena di decadenza, proporre eventuali domande riconvenzionali nonché tutte le eccezioni di merito e di rito. Qualora tali eccezioni, domande e richieste siano già presenti nella memoria difensiva, depositata prima dell’udienza presidenziale con l’assistenza del difensore, si dovrà ritenere che le domande ivi contenute abbiano effetti anche per le successive fasi del giudizio.
Quanto, infine, all’avvertimento che l’ordinanza presidenziale deve contenere per il convenuto relativamente alle decadenze collegate alla mancata tempestiva costituzione, nessuna espressa conseguenza è prevista in caso di mancato avvertimento, dovendosi ritenere che possano applicarsi analogicamente le disposizioni dell’art. 164 c. p. c., con possibilità per il
resistente di chiedere. all’udienza di prima comparizione delle parti di disporre rinnovazione della notifica alla controparte dell’ordinanza presidenziale e dell’ordinanza del giudice istruttore, contenente l’omesso avvertimento.
Per quanto esposto in caso di espressa rinuncia delle parti alla concessione dei termini di cui all’art. 4, comma 10, l.n. 898/1970, con emissione della ordinanza presidenziale priva dei termini e dell’avvertimento richiesti, e svolgimento nell’immediatezza della prima udienza di comparizione della parti, senza che sia sollevata alcuna eccezione, deve ritenersi che il procedimento non presenti alcun vizio e che possa essere emessa dal Collegio sentenza non definitiva sullo status.
La riferita interpretazione delle norme appare in linea con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, cristallizzato nell’art. 111 della Costituzione, che impone di scegliere opzioni ermeneutiche che, nel rispetto dei pari principi di rango costituzionale di imparzialità, garanzia del contraddittorio, piena tutela del diritto di difesa, consentano di fornire
risposte giudiziarie più rapide. (omissis)


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