Diffamazione in occasione di comizio elettorale e scriminante ex art. 51 c.p.
Pubblicato il 16/10/16 12:55 [Doc.1831]
di Redazione IL CASO.it
Sentenza Tribunale di Bari III sezione Civile 14.10.2016 â Est. Giuseppe Coda
Segnalazione e massima a cura dellâAvvocato Antonello Falco
Diffamazione in occasione di un comizio elettorale â Risarcimento danni ex art. 2043 c.c. - Legittimo esercizio del diritto di critica ex art. 21 Cost. â Scriminante ex art. 51 c.p.c - Sussistenza
Nel valutare la portata offensiva di una frase (nella specie caratterizzata da espressioni del tipo âinsignificanteâ, affetto da âimmoralità umanaâ ed âamoralità politicaâ), e lâeventuale sussistenza della scriminante del diritto di critica ex art. 51 c.p., il giudice deve tenere conto dellâoccasione che determina la reazione critica e della situazione storico politica complessiva; in sostanza, nellâambito di una competizione politica normalmente caratterizzata dalla trasformazione del linguaggio nel senso di una maggiore aggressività , la pronunzia di espressioni oggettivamente offensive se avulse dal contesto nel quale sono pronunziate, possono invece ritenersi lecite.
La situazione politica del mondo attuale è attraversata da forte contrapposizione, il più delle volte ostentata linguisticamente e retoricamente per ottenere facile consenso mediatico: ciò fa ritenere legittimo lâuso di toni oggettivamente aspri e polemici e le opinioni possono essere espresse anche con termini pungenti, con frasi suggestive e finanche paradossali, che garantiscono lâefficacia della comunicazione e catturino lâattenzione dei cittadini su problemi di interesse pubblico.
I limiti a tale ampia libertà di comunicazione sono costituiti dal fatto che oggetto della critica deve essere un aspetto della dimensione pubblica del personaggio criticato ed anche duramente contestato.
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