Divisione di cortile di proprietà comune fra più unità immobiliari o edifici
Pubblicato il 03/11/16 19:13 [Doc.1929]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Mantova, 25 ottobre 2016. Giudice Mauro Pietro Bernardi.
Comunione â Divisione di cortile di proprietà comune fra più unità immobiliari o edifici â Disciplina di cui agli artt. 1117 bis e 1119 c.c. - Applicabilità - Conseguenze
Mediazione obbligatoria ai sensi dellâart. 5 del d. lgs. 28/2010 - Comunicazione a mezzo legale di non adesione allâinvito alla mediazione - Mancata partecipazione allâincontro della parte costituita â Giustificazione - Insussistenza
Condanna al pagamento della sanzione di cui allâart. 8 del d. lgs. 28/2010 - Esito della lite - Irrilevanza
I rapporti concernenti il cortile di proprietà comune fra più unità immobiliari o edifici risultano regolati, per effetto del richiamo operato dalla norma di cui allâart. 1117 bis c.c., dagli artt. 1117 c.c. e segg. sicché, ove venga chiesta la divisione di tale tipo di cespite, trova applicazione il disposto di cui allâart. 1119 c.c. anche se la situazione di comproprietà sia sorta anteriormente allâentrata in vigore della legge 11-12-2012 n. 220.
1117 bis e 1119 c.c.
La mancata partecipazione della parte allâincontro fissato dallâorganismo di mediazione ai sensi dellâart. 8 del d. lgs. 28/2010, non è giustificata dal mero invio di comunicazione da parte del proprio legale che essa non intende aderire al tentativo di mediazione, dovendo lo stesso essere effettivo e, quindi, potendo concretamente esplicarsi solo nel caso in cui vi sia stata la diretta partecipazione della parte, personalmente ovvero tramite un suo legale munito di mandato.
Mediazione 5
La sanzione prevista per la mancata ingiustificata partecipazione al tentativo di mediazione prescinde del tutto dallâesito della lite sicché essa può essere irrogata anche nei confronti della parte risultata non soccombente, dovendosi escludere lâapplicazione della norma di cui allâart. 91 c.p.c. e ciò in quanto il legislatore, nellâintento di garantire la ragionevole durata del processo, ha voluto favorire la definizione in via stragiudiziale di taluni tipi di controversie ed evitare il sistematico ricorso alla giustizia ordinaria, imponendo a ciascuna parte lâonere di partecipare attivamente alla mediazione.
Massime a cura di Mauro Pietro Bernardi.
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