Avvocato ammesso al patrocinio a spese dello Stato: compenso liquidato dopo il termine introdotto dalla Legge di StabilitÃ
Pubblicato il 06/11/16 19:00 [Doc.1946]
di Redazione IL CASO.it
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 17 settembre 2016 (est. G. Buffone)
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO â COMPENSO SPETTANTE AL DIFENSORE DELLA PARTE AMMESSA â OMESSO DEPOSITO NEL TERMINE FISSATO DALLâART. 83 COMMA III-BIS D.P.R. 115 DEL 2002 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 208 DEL 2015 â SEPARATA RICHIESTA MEDIANTE GIUDIZIO ORDINARIO â AMMISSIBILITÃ - SUSSISTE
Il diritto al compenso spettante allâAvvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato permane anche se la relativa istanza non è depositata tempestivamente, nel rispetto dellâart. 83 comma 3-bis d.P.R. 115 del 2002, come modificato dalla legge 208 del 2015 e, in particolare, nel caso in cui sullâistanza tardivamente depositata il Tribunale abbia pronunciato ânon luogo a provvedereâ. In questo caso, il difensore che non impugni la decisione negativa può richiedere il pagamento a mezzo di un giudizio ordinario, senza che trovi applicazione lâart. 170 d.P.R. 115 del 2002, poiché la domanda non costituisce una âopposizioneâ al già intervenuto decreto di pagamento del compenso bensì una autonoma istanza giudiziale di liquidazione del monte retributivo di competenza: non trova, dunque, applicazione lâart. 15 del dlgs. 150 del 2011 e la scelta del rito sommario di cognizione, ad opera del ricorrente, corrisponde a un utilizzo ordinario della normale procedura di cui allâart. 702-bis c.p.c.
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