Patrocinio a spese dello Stato e rimborso delle spese generali in difetto di specifica domanda.
Pubblicato il 11/11/16 09:14 [Doc.1978]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Verona, 14 giugno 2016. Giudice Massimo Vaccari.

Mancata richiesta del rimborso spese generale nella istanza di liquidazione del compenso a spese dello Stato – Possibilità di riconoscerlo ex officio – Esclusione
In difetto di specifica domanda non può essere riconosciuto d’ufficio, dal giudice al difensore della parte ammessa al patrocinio, il rimborso delle generali. Infatti poiché tale ipotesi è assimilabile a quella della richiesta di liquidazione del proprio compenso avanzata dall’avvocato nei confronti del proprio assistito trova applicazione il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale “Il principio della spettanza automatica del rimborso forfetario delle spese generali, senza bisogno di apposita richiesta, opera nei casi in cui il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanni la parte soccombente al rimborso delle spese processuali a favore dell'altra parte. Al di fuori dei casi di condanna alle spese, non v'è spazio per una liquidazione ex officio del compenso forfetario, essendo necessaria la domanda del professionista.


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