Depenalizzazione civile: abrogazione dei reati, divenuti illeciti civili. Sorte dei capi civili
Pubblicato il 11/11/16 13:07 [Doc.1982]
di Redazione IL CASO.it


Cass. Pen., Sez. Un., sentenza 7 novembre 2016 n. 46688 (Pres. Canzio, rel. Vessichelli)

SENTENZA DI CONDANNA RELATIVA A REATO ABROGATO E QUALIFICATO COME ILLECITO CIVILE SOTTOPOSTO A SANZIONE CIVILE – GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE – REVOCA DELLA CONDANNA E DEI CAPI CIVILI - SUSSISTE (d.lgs. 7 del 2016)
In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Il giudice della esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili.

E’ inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione dal reato di danneggiamento "semplice", trasformato in illecito civile dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in quanto nel giudizio penale, l’affermazione della responsabilità dell’imputato, pur se ai soli effetti civili, presuppone che il fatto oggetto del giudizio sia considerato dalla legge come reato.

Segnalazione e massima a cura del Dott. Giuseppe Buffone


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