Prededuzione del credito del professionista sorto in funzione di precedenti procedure concorsuali
Pubblicato il 30/11/16 10:26 [Doc.2083]
di Redazione IL CASO.it
Cassazione civile, sez. VI, 11 novembre 2016, n. 23108. Pres. Dogliotti. Rel. Ragonesi.
Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Francesca Dagnino.
Fallimento â Prededuzione â Crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali - Credito del professionista â Verifica del risultato delle prestazioni svolte o della concreta utilità per la massa â Esclusione
Il novellato art. 111, comma 2 l.f. detta un precetto di carattere generale, che per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi dâimpresa, ha introdotto unâeccezione al principio della par condicio ed ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali, fra i quali il credito del professionista rientra de plano, senza che debba verificarsi âil risultatoâ delle prestazioni da questi svolte, ovvero della concreta utilità per la massaâ
(Fattispecie in tema di riconoscimento della prededuzione per i crediti dei professionisti che assistono il debitore nella redazione del piano e della proposta concordataria. Nel caso in esame la Corte ha cassato la decisione del Tribunale che, in sede di ammissione al passivo del credito del professionista, al fine di riconoscere la prededuzione aveva ritenuto necessaria lâammissione della società alla procedura di concordato preventivo. Secondo la Corte di Cassazione è invece sufficiente che lâattività svolta dal professionista sia âfinalizzataâ alla presentazione della domanda di concordato).
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