Carente insonorizzazione acustica e rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi
Pubblicato il 01/12/16 07:42 [Doc.2085]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Firenze, 21 novembre 2016.

Edilizia - Requisiti acustici passivi - Rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi - Carente insonorizzazione acustica dell'appartamento compravenduto - Deprezzamento

Per effetto della pronunciata incostituzionalità dell'art. 15, comma 1, lettera c ), della legge 4 giugno 2010, n. 96, sostitutivo dell'art. 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88, anche dunque nel tempo intermedio all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e ), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti deve trovare applicazione anche nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi.

La carente insonorizzazione acustica dell'appartamento compravenduto causa un deprezzamento dell’immobile e legittima l’accoglimento della domanda risarcitoria relativa ai disagi dovuti alla mancata utilizzazione dell’immobile nel tempo necessario all’esecuzione dei lavori, alla necessità di lasciare libero l’immobile durante le lavorazioni e comunque eseguire un parziale trasloco, e da diminuzione di valore dell’immobile derivanti dall’esistenza di vizi costruttivi e la quasi assente insonorizzazione del bene.

Segnalazione e massima a cura dell'Avv Francesco Toschi Vespasiani


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