Conclusione del contratto di mediazione immobiliare, diritto alla provvigione e sua misura
Pubblicato il 02/12/16 11:12 [Doc.2092]
di Francesco Mainetti, Avvocato


Tribunale Roma, 2 dicembre 2016, n. 22466, sentenza – Est. Antonio Perinelli

Contratto mediazione immobiliare – Conclusione – Facta Concludentia.

Ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, essendo sufficiente che la parte per "facta concludentia" abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Contratto mediazione immobiliare – Provvigione – Presupposti.

Il diritto alla provvigione consegue non alla conclusione tramite il mediatore del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sè nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Contratto mediazione immobiliare – Provvigione – Misura – Assenza accordo – Usi locali.

La misura della provvigione del mediatore immobiliare in mancanza di patto o di tariffe professionali è determinata secondo gli usi locali (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


© Riproduzione Riservata