Efficacia della quietanza nel giudizio promosso dal curatore e simulazione
Pubblicato il 05/12/16 12:50 [Doc.2105]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione civile, sez. I, 26 luglio 2016, n. 15410. Pres. Nappi. Estensore Cristiano.

Fallimento - Giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l’adempimento dell’obbligazione – Quietanza – Efficacia

Nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l’adempimento dell’obbligazione, la quietanza non ha l’efficacia vincolante della confessione stragiudiziale, ma unicamente il valore di documento probatorio del pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di ogni altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell’esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest’ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo.

Tali principi trovano applicazione anche se la quietanza è stata rilasciata nello stesso documento in cui le parti hanno trasfuso le pattuizioni contrattuali: anche in questa ipotesi, infatti, essa resta una dichiarazione di scienza unilaterale e ricettizia, esterna al contratto e priva di natura negoziale, con la quale il creditore dà atto al debitore di aver ricevuto la prestazione dovutagli. Ne consegue che il curatore ben può avvalersi della scrittura contrattuale quale fatto costitutivo della pretesa azionata e, nel contempo, dedurre la simulazione della quietanza che vi risulti apposta.

Massima a cura di Redazione IL CASO.it


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