Canone: chi non ha la tv, lo dica! Per lâesenzione, meglio anticiparsi
Pubblicato il 06/12/16 08:29 [Doc.2108]
di Redazione IL CASO.it
à on line il modello per la dichiarazione sostitutiva che i contribuenti devono trasmettere per evitare lâaddebito nella bolletta della luce. In alternativa, invio in plico raccomandato
Chi è titolare di unâutenza elettrica residenziale, ma non possiede alcun apparecchio televisivo, ha tempo fino al 31 gennaio 2017 per presentare allâAgenzia delle Entrate la dichiarazione di non detenzione e acquisire lâesenzione per lâintero anno. Tuttavia, per scongiurare lâaddebito di gennaio (con conseguente necessità di richiedere successivamente il rimborso), conviene agire prima, entro la fine di dicembre ovvero entro il 20 del mese, se la comunicazione non avviene in via telematica.
Infatti, la Stabilità 2016 (legge 208/2015) ha disposto, a partire da questâanno, la presunzione di possesso della tv in presenza di utenza elettrica nella dimora di residenza anagrafica, con âautomaticoâ addebito del canone nella relativa bolletta, in dieci rate, a partire da gennaio.
Per superare tale presunzione ed evitare lâinserimento del canone nella bolletta della luce, occorre produrre una dichiarazione sostitutiva in cui si attesta di non detenere televisori (né il diretto interessato né altro componente della famiglia anagrafica) in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di unâutenza elettrica.
A questo scopo, sui siti dellâAgenzia delle Entrate e della Rai, è disponibile un modello ad hoc, che può essere presentato direttamente dal contribuente (o da un suo eventuale erede) â ovvero rivolgendosi a un intermediario abilitato (Caf o professionista) â utilizzando, tramite le consuete credenziali per i servizi telematici Fisconline o Entratel, lâapposita applicazione web presente sul sito delle Entrate.
Chi non può avvalersi della modalità telematica può inviare il modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta, allâindirizzo: Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1, S.A.T. â Sportello abbonamenti tv â Casella postale 22 â 10121 Torino.
Poiché, come anticipato, la prima rata per il 2017 scatta già dal prossimo mese di gennaio, è opportuno presentare la dichiarazione sostitutiva il prima possibile, in modo da evitare lâaddebito relativo a gennaio ed essere poi costretti a richiedere la restituzione dellâimporto pagato e non dovuto.
Pertanto, benché il termine ultimo per la dichiarazione di non detenzione finalizzata allâesenzione per lâintero 2017 sia fissato al 31 gennaio, è consigliabile anticiparsi e provvedere entro fine mese, se ci si avvale della procedura online, ovvero entro il 20 dicembre, se la presentazione avviene tramite posta.
Ricordiamo, infine, che la dichiarazione â la quale, se non veritiera, comporta sanzioni anche penali â ha validità annuale; di conseguenza, se persistono i necessari requisiti, deve essere presentata ogni dodici mesi.
Ulteriori approfondimenti sono consultabili nella sezione dedicata al canone tv, sui siti dellâAgenzia delle Entrate e della Rai.
r.fo.
pubblicato Lunedì 5 Dicembre 2016
(www.fiscooggi.it)
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