Notifica presso il vecchio indirizzo: legittima, se non si informa il Fisco
Pubblicato il 06/12/16 08:32 [Doc.2110]
di Redazione IL CASO.it
Lâufficio finanziario non è tenuto a ricercare il contribuente fuori dal suo ultimo domicilio, mentre è onere di questâultimo segnalare allâamministrazione eventuali trasferimenti
La disciplina della notifica degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sullâonere preventivo del contribuente di indicare allâufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere tale ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, per cui il mancato adempimento, originario o successivo, di questa comunicazione legittima lâufficio a eseguire le notifiche allâultimo domicilio fiscale noto. Non è illegittimo, quindi, il procedimento notificatorio, quando viene seguita una modalità più garantista per il destinatario.
Così si è espressa la Cassazione che, con la sentenza 23509 del 18 novembre 2016, ha rigettato il ricorso del contribuente, con conseguente condanna alle spese.
I fatti
Un contribuente presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale contro una cartella di pagamento, riguardante due avvisi di accertamento, relativi a recupero Irpef per gli anni dâimposta 1999 e 2000. Detti avvisi erano nel frattempo diventati definitivi perché, a suo tempo, non furono contestati, in quanto â a detta dellâinteressato â mai ricevuti.
La Ctp adita ha accolto il ricorso del contribuente, in quanto lâufficio non aveva provato la rituale notifica degli atti propedeutici.
LâAgenzia delle Entrate si è appellata alla Commissione tributaria regionale che, accogliendo il gravame, ha dichiarato lâinfondatezza della eccezione di nullità della notifica degli atti impugnati. In particolare, lâufficio â secondo il giudice di secondo grado â aveva regolarmente documentato il tentativo di notifica, attraverso i messi comunali, nel luogo di residenza anagrafica del contribuente, mentre questi, pur avendone la possibilità , non aveva comunicato allâufficio il trasferimento del proprio domicilio fiscale.
Il contribuente ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza di appello, affidandosi a tre motivi.
La sentenza
La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi dedotti dal contribuente, che, con il primo, ha contestato lâerrata applicazione degli articoli 137, 138 e 139 del codice di procedura civile e dellâarticolo 37, comma 27, legge 248/2006, per aver tempestivamente comunicato la variazione di domicilio nei âmodelli fiscaliâ.
Con il secondo motivo ha contestato lâerrata applicazione dellâarticolo 140 cpc, per la mancanza di prova certa dellâimpossibilità di effettuare la notifica e perché lâavviso di ricevimento relativo alla comunicazione al destinatario dellâavvenuto deposito presso la casa comunale, era privo di sottoscrizione e anche dellâindicazione del soggetto a cui la raccomandata era stata consegnata.
Con il terzo, infine, ha dedotto lâerrata applicazione degli articoli 137, 138 e 139 cpc, ritenendo che, seppure non avesse comunicato al fisco âlâabbandonoâ del comune di residenza, tale circostanza sarebbe stata priva di influenza sulle modalità di esecuzione del procedimento notificatorio, regolato dal codice di procedura civile.
I giudici di legittimità hanno facilmente risolto applicando il principio di diritto, più volte affermato dalla Corte suprema, secondo cui âla disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sullâonere preventivo del contribuente di indicare allâufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicché il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima lâufficio procedente a eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui allâarticolo 60, Dpr 600/1973. Tuttavia, essendo tale disciplina posta a garanzia dellâAmministrazione finanziaria, cui non può essere addossato lâonere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio, la sua inosservanza non comporta, in ogni caso, lâillegittimità del procedimento notificatorio quando venga seguita una procedura più garantista per il contribuenteâ (cfr Cassazione 18934/2015, 25272/2014 e 1206/2011).
Con la sentenza in commento, la Cassazione ha specificato che la ratio decidendi del giudice di secondo grado verte sul fatto, peraltro non smentito, che lâufficio ha più che dimostrato âche il contribuente non ha mai comunicato la variazione di residenza come indicata in ricorso introduttivo ⦠(presso altro comune) ma ha indicato tutta una serie di diverse residenzeâ, per cui non è censurabile nemmeno lâaffermazione dello stesso giudice secondo cui la notificazione è stata validamente eseguita in luogo diverso da quello di residenza, secondo le forme previste dallâarticolo 140 cpc, mediante deposito presso la casa comunale e lâaffissione dellâavviso del deposito nellâalbo del comune, visto lâesito infruttuoso del tentativo effettuato presso lâultimo indirizzo noto e cioè alla âvecchiaâ residenza del contribuente, non avendo il destinatario comunicato allâAmministrazione le variazioni o altri recapiti utili a consentire una diversa forma di notificazione.
Ulteriori osservazioni
In materia di notificazione, lâarticolo 140 cpc prevede che, nellâimpossibilità di effettuare la consegna per irreperibilità (articoli 138 e 148, cpc) o per incapacità o rifiuto delle persone rinvenute in loco (familiare o addetto alla casa, allâufficio o allâazienda, di età superiore ai 14 anni e non palesemente incapace), lâufficiale giudiziario deve depositare copia nella casa del comune dove la notifica deve essere eseguita, affiggendo avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dellâabitazione o dellâufficio o dellâazienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
La raccomandata âinformativaâ, peraltro, non sostituisce lâatto da notificare, ma contiene solo la ânotiziaâ del suo avvenuto deposito presso la casa comunale. In virtù di questa sua natura, non è necessario, per la sua consegna, ricorrere allâufficiale giudiziario, al messo comunale o ai messi speciali autorizzati dallâAmministrazione (legge 890/1982), basta solo che siano rispettate le disposizioni del regolamento postale per la raccomandata ordinaria (cfr Cassazione, 26864/2014).
Sonia Angeli
pubblicato Venerdì 2 Dicembre 2016
(www.fiscooggi.it)
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