Patrocinio gratuito: un codice per compensare gli onorari
Pubblicato il 10/12/16 08:28 [Doc.2132]
di Redazione IL CASO.it


La nuova opportunità è fruibile dal 2016 per i compensi ancora non riscossi, maturati in qualsiasi data e non ancora saldati. In gioco ogni tipo di tassa e imposta, Iva compresa

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 778, legge 208/2015) ha previsto che gli avvocati d’ufficio, dal 2016, possano utilizzare le parcelle loro spettanti, in compensazione dei crediti fiscali e previdenziali, con un limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro annui. Successivamente, il Dm del 15 luglio 2016, ha stabilito modalità applicative della disposizione (vedi “Patrocinio a spese dello Stato: crediti e debiti si bilanciano”).
A chiudere il cerchio arriva la risoluzione 113/E del 7 dicembre 2016, che istituisce l’apposito codice tributo da inserire nel F24 telematico per concretizzare l’opportunità: si tratta del “6868”.
La delega di pagamento può essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel e Fisconline, messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

Più nello specifico, per tagliare i tempi, gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, possono riscuotere onorari, crediti e altre spese di giustizia relative all’attività svolta, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, compensandoli con imposte e tasse di qualsiasi tipo (Iva compresa), e con i contributi previdenziali dovuti per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti, entro il limite massimo pari all’ammontare dell’importo spettante, aumentato dell’Iva e del contributo previdenziale per gli avvocati.

Il recupero delle parcelle tramite F24 telematico è possibile dal quinto giorno successivo alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte della piattaforma elettronica di certificazione predisposta dal Mef, dei dati relativi ai crediti ammessi alla procedura di compensazione.

Il codice tributo “6868” va indicato nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna degli “importi a credito compensati” oppure, in caso di riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
Nell’“anno di riferimento” va riportato quello di ammissione del credito alla procedura di compensazione, nel formato “AAAA”.
r.fo.
pubblicato Mercoledì 7 Dicembre 2016
(www.fiscooggi.it)


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