Rinnovazione dell’ipoteca ed efficacia endofallimentare dell’iscrizione
Pubblicato il 17/12/16 18:38 [Doc.2178]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Mantova, 13 ottobre 2016. Presidente Alfani. Estensore De Simone.

Segnalazione Dott. Luca Gasparini

Fallimento - Accertamento del passivo - Iscrizione ipotecaria - Rinnovazione - Necessità - Esclusione

Il termine ventennale di efficacia dell'iscrizione ipotecaria, previsto dall'art. 2847 c.c., non opera all'interno della procedura fallimentare, per cui, nei rapporti endofallimentari, il diritto reale di garanzia rimane valido ed efficace tra creditore e debitore fino alla chiusura del Fallimento.

Cassazione civile, 1 aprile 2011, n. 7570: "A differenza di quanto accade nella procedura espropriativa singolare, in cui l'iscrizione non deve avere superato il ventennio alla data della vendita forzata, che coincide e concreta l'espropriazione che il creditore ha il diritto di chiedere ai sensi dell'art. 2808 c. c., in quella fallimentare l'indagine del giudice delegato arretra alla data in cui il creditore esplica e consuma l'unica iniziativa, processuale in senso lato, di cui dispone, chiedendo che il suo credito, assistito dalla garanzia, entri a far parte della massa passiva. La vendita, in sede fallimentare, è disposta su iniziativa del curatore e la garanzia, perciò non si concretizza con essa ma nella partecipazione al concorso con la preferenza scaturente dalla prelazione. Alla data della domanda, se essa tempestiva o tardiva, l'iscrizione non deve aver superato il ventennio, e, se così è, la sua efficacia permane per tutta la durata della procedura. La domanda di ammissione allo stato passivo del credito assistito da prelazione ipotecaria cristallizza, sin dalla data della proposizione, e con effetto permanente, l'efficacia dell'iscrizione, che resta indiscussa ed indiscutibile sino alla fase della distribuzione dell'attivo nella quale la prelazione si realizza. Lo stato passivo approvato è intangibile, e la sua intrinseca efficacia di giudicato non ammette il riesame del credito in alcuno dei suoi aspetti - per tutte Cass. n. 18105/2009-, tanto meno da parte del giudice delegato in sede di riparto. Il creditore consuma il suo potere processuale mediante la domanda di ammissione del credito e non ha il potere, né specularmente ha l'onere di intervenire sul diritto d'ipoteca costituito a garanzia del suo credito che, a partire dal momento in cui entra nel concorso, non è più nella sua disponibilità. In concreto, scansione, durata, esito delle operazioni interne alla procedura sono sottratti ad ogni forma di iniziativa dei creditori, il cui interesse è garantito solo dal corretto espletamento delle funzioni degli organi fallimentari, sul quale il singolo creditore non ha potere d'intervento attivo" (nello stesso senso recentemente in Cass .7/07/2016 n. 13940)

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