Sul regime delle spese di procedura in caso di revoca del fallimento
Pubblicato il 20/12/16 09:08 [Doc.2187]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Como 3 novembre 2016, Pres. e Rel. M. Mancini

Segnalazione e massima a cura del Prof. Avv. Giuseppe D’Elia

Fallimento - Revoca della dichiarazione di fallimento - Spese di procedura - Soggetto a cui carico sono poste - Fallito persona giuridica - Interpretazione adeguatrice - Causa alla dichiarazione.

In tema di recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, l’art. 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia (d.P.R. 30.05.2002, n. 115) deve essere interpretato, conformemente a Costituzione (cfr. Corte cost., sent. n. 46 del 1975), nel senso che le spese di procedura sono a carico del fallito, anche se persona giuridica, quando con il suo comportamento, commissivo od omissivo, abbia dato causa alla dichiarazione di fallimento, inducendo il giudice nell’errato convincimento della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di fallimento successivamente revocata. (Giuseppe D’Elia)


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