Denuncia di nuova opera e di danno temuto, distinzione. Consulenza Tecnica dâUfficio e notizia di reato
Pubblicato il 28/12/16 19:28 [Doc.2231]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale Napoli Nord 12 dicembre 2016 â Est. Francesca Sequino
Denuncia di nuova opera (art. 1171 cod. civ.) â Denuncia di danno temuto (art. 1172 cod. civ.) â Criterio discretivo â Sussistenza.
La denuncia di nuova opera postula un facere, cioè lâintrapresa di un quid, nel proprio o nellâaltrui fondo, capace di arrecare pregiudizio al bene oggetto della proprietà o del possesso del denunciante, e prevede come rimedio lâinibizione di tale opera intrapresa o la subordinazione della sua prosecuzione allâadozione di determinate cautele, mentre la denuncia di danno postula un non facere, ossia lâinosservanza dellâobbligo di rimuovere una situazione comportante pericolo, anche potenziale, di danno grave e prossimo per il bene in proprietà o nel possesso del denunciante e prevede, come rimedio lâordine, a chi abbia la piena disponibilità della cosa costituente pericolo di eseguire quanto necessario per la rimozione della causa di questâultimo. (Luca Caravella) (riproduzione riservata).
Consulenza Tecnica dâUfficio (C.T.U.) â Espletamento incarico â Notizia di reato â Obbligo denuncia â Sussistenza.
Allorquando il Consulente Tecnico dâUfficio, nella propria relazione peritale, ponga in rilievo la sussistenza di violazioni edilizie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 361 del Codice Penale e 331, comma 1, del Codice di Procedura Penale, il Giudice deve disporre la trasmissione di copia degli atti di causa, della relazione peritale e del provvedimento con cui accoglie la domanda in questione alla competente Procura della Repubblica, per tutti gli accertamenti, valutazioni e conseguenti determinazioni in merito allâeventuale esercizio dellâazione penale, nei riguardi dei soggetti che saranno ritenuti responsabili. (Luca Caravella) (riproduzione riservata).
Segnalazione del Prof. Francesco Fimmanò
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