Occupazione senza titolo di parti comuni e indagine sulla volontà delle parti dell’atto originario
Pubblicato il 05/01/17 07:12 [Doc.2260]
di Redazione IL CASO.it


Cass. Civ., sez. II, 21 dicembre 2016, n. 26609. Pres. Bianchini. Rel. Cosentino.

Comunione e condominio – Condominio negli edifici – Presunzione - Atto costitutivo del condominio - Volontà delle parti – Indagine - Necessità

Al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione sancita dall'art. 1117 cod. civ., con riguardo ai beni in essa indicati, occorre fare riferimento all’atto costitutivo del condominio, cioè al primo atto di trasferimento di una unità immobiliare dall'originario unico proprietario ad altro soggetto, indagando se da esso emerga o meno la volontà delle parti di riservare a uno dei condomini la proprietà di beni che, per ubicazione e struttura, siano potenzialmente destinati all'uso comune. Conseguentemente, quando, in occasione del primo atto di frazionamento della proprietà di un edificio, la destinazione obbiettiva di un bene potenzialmente comune non sia contrastata dal titolo, tale bene nasce di proprietà comune e la comunione sullo stesso non può più venire meno per effetto dell' occupazione senza titolo da parte di un singolo condomino.

Massima a cura di Redazione IL CASO.it


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