Non bastano i soli controlli bancari per giustificare l'accertamento nei confronti dei professionisti
Pubblicato il 09/01/17 08:24 [Doc.2284]
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La presunzione che pone, quali ricavi, i prelievi e i versamenti bancari non contabilizzati si riferisce ai soli imprenditori e non ai lavoratori autonomi o ai professionisti intellettuali, essendo venuta meno la modifica normativa a seguito della sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale.

Decisione: Sentenza n. 12779/2016 Cassazione Civile - Sezione V

Il caso.
Un professionista ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto solo parzialmente l'appello proposto dal contribuente.
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori redditi di lavoro autonomo mediante accertamenti bancari, ricostruiti attraverso il metodo analitico-induttivo di cui all'art. 39, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 600/1973.
La Suprema Corte accoglie il ricorso del contribuente e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione per un nuovo esame della questione.

La decisione.
Prima di entrare nel merito, il Collegio richiama una precedente sentenza relativa agli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale: «questa Corte, esaminando casi siffatti, nei quali si profila un ius superveniens a seguito di pronuncia di accoglimento dell'incidente di costituzionalità, ha stabilito il principio di diritto secondo cui "il mutamento normativo prodotto da una pronuncia d'illegittimità costituzionale, configurandosi come "ius superveniens", impone, anche nella fase di cassazione, la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l'applicazione della disciplina risultante dalla decisione anzidetta; con l'ulteriore conseguenza che, ove la nuova situazione di diritto obiettivo derivata dalla sentenza d'incostituzionalità (nella specie, n. 240 del 1994, in tema di cosiddetta cristallizzazione) richieda accertamenti di fatto non necessari alla stregua della precedente disciplina, questi debbono essere compiuti in sede di merito, al qual fine, ove il processo si trovi nella fase di cassazione, deve disporsi il rinvio della causa al giudice di appello." (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4349 del 1995)».
E quindi riprende quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 228 del 2014: «È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli arti. 3 e 53 Cost., l'art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 1, comma 402, le ti. a), n. 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, limitatamente alle parole «o compensi». La norma - oltre a disporre che i dati ed elementi trasmessi su richiesta, rilevati direttamente ovvero nei controlli relativi alle imposte sulla produzione o consumo, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli arti. 38, 39, 40 e 41 del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973, salvo che il contribuente dimostri che ne ha tenuto conto nella determinazione dei redditi o che essi non hanno rilevanza a tal fine - prevede che i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito delle predette operazioni sono posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti (e sono quindi assoggettabili a tassazione), se il contribuente non ne indica i soggetti beneficiari e sempreché non risultino dalle scritture contabili. L'ambito operativo di tale presunzione, originariamente limitato unicamente agli imprenditori, è stato poi esteso ai lavoratori autonomi dall'art. 1 della legge n. 311 del 2004 (inserendo anche i «compensi»). Proprio tale ultima estensione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito. Infatti la figure del lavoratore autonomo, pur essendo per molti versi affine a quella dell'imprenditore sia nel diritto interno sia nel diritto comunitario, presenta specificità tali da far ritenere arbitraria l'omogeneità di trattamento. In particolare, l'attività svolta dai lavoratori autonomi si caratterizza per la preminenza dell'apporto del lavoro proprio e la marginalità dell'apparato organizzativo, che è quasi del tutto assente nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell'attività svolta, come per le professioni liberali. Inoltre, la non ragionevolezza della presunzione è avvalorata dal fatto che gli eventuali prelevamenti vengono ad inserirsi in un sistema di contabilità semplificata di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria. Infine, la norma non può trovare giustificazione nell'esigenza di combattere l'evasione fiscale rilevante nel settore in quanto essa trova una risposta nella recente produzione normativa sulla tracciabilità dei movimenti finanziari che oltre ad essere uno strumento di lotta al riciclaggio di capitali di provenienza illecita, persegue il dichiarato fine di contrastare l'evasione o l'elusione fiscale attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti che si possono prestare ad operazioni "in nero"».
E ne trae le conseguenze: «Il venir meno dell'equiparazione tra il professionista e l'impresa, sul piano delle indagini bancarie svolte a carico dei contribuenti, è stata poi pienamente recepita da questa Corte che, con la sentenza (Sez. 5) n. 23041 del 2015, ha affermato il principio di diritto secondo cui « la presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti bancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti, nella propria attività, dal contribuente che non ne dimostri l'inclusione nella base imponibile oppure l'estraneità alla produzione del reddito, si riferisce ai soli imprenditori e non anche ai lavoratori autonomi o professionisti intellettuali, essendo venuta meno, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la modifica della citata disposizione, apportata dall'art. 1, comma 402, della legge n. 311 del 2004, sicché non è più sostenibile l'equiparazione, ai fini della presunzione, tra attività d'impresa e professionale per gli anni anteriori».
La Cassazione accoglie quindi il ricorso del contribuente, cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice di appello per il riesame della causa.

Osservazioni.
La Suprema Corte aveva già da tempo stabilito il principio di diritto che dal mutamento normativo determinato da una pronuncia di illegittimità costituzionale si deve tener conto anche nella fase di cassazione, disapplicando la norma dichiarata illegittima.
Aveva stabilito, inoltre, che nel caso il nuovo assetto normativo derivante dalla sentenza d'incostituzionalità richieda accertamenti di fatto che si prospettavano non necessari in base alla disciplina precedente, si deve operare il rinvio al giudice di appello per compierli.

Disposizioni rilevanti.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
Vigente al: 28-12-2016

TITOLO IV ACCERTAMENTO E CONTROLLI
Art. 39 - Redditi determinati in base alle scritture contabili


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