Notificazione di atto con consegna dello stesso al portiere dello stabile del destinatario
Pubblicato il 11/01/17 19:49 [Doc.2296]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Roma âSez. IV bis Civ., (Ord.) 5 dicembre 2016
Segnalazione e massima a cura dellâAvv. Alessandro Colavolpe
Prova delle ricerche effettuate dallâU.G. addetto alla notifica presso lâabitazione del destinatario â Insussistenza della sua necessità - Presunzione che il consegnatario sia incaricato della ricezione degli atti diretti al destinatario della notifica â Requisiti.
In caso di notifica eseguita ai sensi dellâart. 139, secondo comma, cod. proc. civ. con consegna dellâatto al portiere di un condominio, per superare la presunzione che il consegnatario sia incaricato della ricezione degli atti diretti al destinatario della notifica non è sufficiente che questâultimo provi lâinsussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il consegnatario ovvero che questi sia alle dipendenze di un terzo, ma è altresì necessario che dimostri che il medesimo consegnatario non sia addetto ad alcun incarico per conto o nellâinteresse del destinatario nellâambito dello stesso stabile (Cass., 5 marzo 2014, n. 5220).
Nel caso in esame, la notifica effettuata al portiere presso lâindirizzo indicato dallâopponente anche nella sua carta intestata è, quindi, esistente e valida e, peraltro, ha raggiunto il suo fisiologico scopo di rendere edotto esso opponente della minaccia di ricorrere ad esecuzione forzata in suo danno da parte dellâopposto.
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