Superamento delle distinzione tra fattibilità giuridica ed economica e sindacato del giudice
Pubblicato il 21/01/17 12:19 [Doc.2341]
di Redazione IL CASO.it


Appello Firenze, 6 dicembre 2016. Pres. Est. Riccucci.

Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Mary Moramarco

Concordato preventivo - Fattibilità giuridica ed economica - Distinzione - Esclusione
La previsione di cui all’ultimo comma dell’art.160 legge fall. consente di ritenere superata la distinzione fra fattibilità giuridica ed economica, atteso che tale previsione attribuisce al tribunale il potere di effettuare un controllo più approfondito sui requisiti di fattibilità economica del piano concordatario, reintroducendo una percentuale minima di soddisfazione dei chirografari per le ipotesi di concordato liquidatorio.


Concordato preventivo - Fattibilità - Sindacato del giudice - Sussistenza
La fattibilità del piano concordatario costituisce un requisito di ammissibilità della procedura sul quale il giudice deve esercitare un sindacato diretto di merito. Pertanto il controllo deve investire il il suo oggetto per l'intero, non potendosi degradare a livello di “assoluta e manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati.


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