Concordato preventivo: azioni cautelari e procedure competitive di vendita in pendenza di un contratto di affitto dâazienda
Pubblicato il 24/01/17 08:37 [Doc.2355]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Bergamo, 28 dicembre 2016. Rel. Raffaella Dimatteo.
Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Enrico Felli di Bergamo
Concordato preventivo - Divieto di azioni cautelari sul patrimonio del debitore
Il divieto di azioni esecutive cautelari previsto dallâart. 168 legge fall. non si estende ai beni di cui lâimprenditore in concordato abbia solo la disponibilità materiale senza vantare un valido titolo giuridico.
Concordato preventivo - Divieto di azioni cautelari sul patrimonio del debitore - Restituzione di unâazienda detenuta in assenza di un titolo che ne legittimi il godimento
Eâ ammissibile una domanda cautelare nei confronti di una società che ha depositato un ricorso ai sensi dellâart. 161, comma 6, legge fall. finalizzata alla restituzione di unâazienda detenuta in assenza di un titolo che ne legittimi il godimento.
Concordato preventivo - Procedure competitive di vendita
La procedura prevista dagli artt. 105 e 108 legge fall. deve essere seguita anche in pendenza di un contratto di affitto dâazienda con offerta irrevocabile di acquisto stipulato prima del deposito del ricorso per lâammissione al concordato al fine di individuare il migliore contraente. Lâeffetto traslativo si produce tuttavia solo con la stipula di un successivo contratto di diritto privato senza che sia dato far derivare dal provvedimento di aggiudicazione lâassunzione di un preliminare vincolo negoziale.
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