Concordato preventivo: azioni cautelari e procedure competitive di vendita in pendenza di un contratto di affitto d’azienda
Pubblicato il 24/01/17 08:37 [Doc.2355]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Bergamo, 28 dicembre 2016. Rel. Raffaella Dimatteo.

Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Enrico Felli di Bergamo

Concordato preventivo - Divieto di azioni cautelari sul patrimonio del debitore
Il divieto di azioni esecutive cautelari previsto dall’art. 168 legge fall. non si estende ai beni di cui l’imprenditore in concordato abbia solo la disponibilità materiale senza vantare un valido titolo giuridico.

Concordato preventivo - Divieto di azioni cautelari sul patrimonio del debitore - Restituzione di un’azienda detenuta in assenza di un titolo che ne legittimi il godimento
E’ ammissibile una domanda cautelare nei confronti di una società che ha depositato un ricorso ai sensi dell’art. 161, comma 6, legge fall. finalizzata alla restituzione di un’azienda detenuta in assenza di un titolo che ne legittimi il godimento.

Concordato preventivo - Procedure competitive di vendita
La procedura prevista dagli artt. 105 e 108 legge fall. deve essere seguita anche in pendenza di un contratto di affitto d’azienda con offerta irrevocabile di acquisto stipulato prima del deposito del ricorso per l’ammissione al concordato al fine di individuare il migliore contraente. L’effetto traslativo si produce tuttavia solo con la stipula di un successivo contratto di diritto privato senza che sia dato far derivare dal provvedimento di aggiudicazione l’assunzione di un preliminare vincolo negoziale.


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