La confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p. non ostacola la vendita in sede esecutiva
Pubblicato il 31/01/17 08:18 [Doc.2388]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale Trento, 26 ottobre 2016

Espropriazione forzata – Confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p. - Preclusione al promovimento o alla prosecuzione delle procedure esecutive individuali - Esclusione

La preclusione al promovimento o alla prosecuzione delle procedure esecutive individuali non si applica alla confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p. (estesa ai reati tributari dall’art. 1, comma 143, della l. n. 244/2007), in quanto trattasi di disciplina prevista dal legislatore soltanto per le misure di prevenzione (art. 55 del codice antimafia) e per la cd. confisca allargata di cui all’art. 12 sexies del d.l. n. 306/1992, convertito con modificazioni dalla l. n. 356/1992 (art. 1, comma 190, della l. n. 228/2012).

Massima a cura di Franco Benassi


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