L'obbligo di pagare le spese di rifacimento del terrazzo del condominio non ha natura solidale
Pubblicato il 03/02/17 08:03 [Doc.2408]
di Redazione IL CASO.it


Cass. civ., sez. II, 9 gennaio 2017, n. 199.

Condominio - Spese di rifacimento del terrazzo di copertura - Natura solidale dell'obbligazione - Esclusione

L'obbligo di contribuzione alle spese di rifacimento del terrazzo di copertura verso l'appaltatore, terzo creditore, non si connota come rapporto unico con più debitori, ovvero come obbligazione solidale per l'intero in senso proprio e quindi ad interesse comune; conseguentemente, alla condomina (in particolare, titolare della proprietà esclusiva del terrazzo) che abbia adempiuto nelle mani dell'appaltatore al pagamento dell'intero prezzo dei lavori, non può accordarsi un diritto di regresso nei confronti degli altri condomini, sia pur limitatamente alla quota millesimale dovuta da ciascuno di essi, ex art. 1299 c.c.


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