Contenuto dell’informativa periodica dovuta dall’imprenditore ammesso al concordato con riserva
Pubblicato il 05/02/17 09:12 [Doc.2426]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Monza, 22 dicembre 2016. Presidente Gabriella Mariconda.

Concordato preventivo - Concordato con riserva - Informazione periodica mensile - Oggetto del contenuto - Parere del commissario giudiziale

Il debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo ex art. 160, comma 6, legge fall. deve dare al tribunale (con scadenza mensile, e sino alla scadenza del termine originariamente assegnato o prorogato e nelle more sino all'ammissione) informazioni su:
• operazioni incidenti sull'attivo come, ad esempio, dismissione di beni, cessione di crediti, pagamenti;
• operazioni commerciali, con particolare riferimento all'acquisizione di nuovi ordini e all'andamento del fatturato;
• operazioni incidenti sul passivo quali la richiesta di nuovi finanziamenti, la loro destinazione, nonché la percentuale di utilizzo; la costituzione di garanzie reali o personali; la notifica di azioni passive di accertamento o di condanna e in ogni caso il modificarsi della situazione finanziaria;
• verificarsi di una o più delle ipotesi precedenti va predisposta una situazione patrimoniale aggiornata alla fine del mese da depositare entro i 10 giorni successivi alla stessa;
• se l’impresa è in liquidazione e non ha compiuto operazioni del tipo indicato, deve tempestivamente depositare dichiarazione sottoscritta in tal senso per integrare l'adempimento degli obblighi informativi;
• quali professionisti siano stati incaricati di redigere la proposta e il piano;
• quali attività strumentali alla predisposizione della proposta, del piano e della documentazione e dell'attestazione la ricorrente ha compiuto e sta compiendo.

Il commissario giudiziale provvisorio provvederà a dare al tribunale il proprio parere in ordine alla informativa periodica data dall’imprenditore.

Massima a cura di Redazione IL CASO.it


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