Sulla opponibilità ai creditori concordatari della domanda promossa dal promissario acquirente
Pubblicato il 07/02/17 00:40 [Doc.2428]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Mantova, 17 gennaio 2017.

Autorizzazione allo scioglimento di contratto pendente nel concordato preventivo - Contratto preliminare ad effetti anticipati - Ipotesi di contratto pendente
E’ qualificabile contratto pendente ai sensi dell’art. 169 bis l.f. il contratto preliminare di compravendita immobiliare anche quando le parti hanno concordato l'esecuzione anticipata di obbligazioni contrattuali, quali la consegna immediata del bene al promissario acquirente e il pagamento del prezzo, posto che l’effetto traslativo, per volontà delle stesse parti non si è ancora realizzato.

Autorizzazione allo scioglimento di contratto pendente nel concordato preventivo - Domanda giudiziale promossa dal promissario acquirente diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto trascritta dopo la data di deposito della domanda di concordato Inopponibilità
La domanda promossa dal promissario acquirente diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto trascritta dopo il deposito della domanda di concordato preventivo non è opponibile alla massa dei creditori del concordato.

Autorizzazione allo scioglimento di contratto pendente nel concordato preventivo - Ammissibilità in pendenza di giudizio ex art.2932 c.c. se la domanda giudiziale è trascritta dopo la data di deposito della domanda di concordato
Può essere autorizzato lo scioglimento di un contratto preliminare di compravendita immobiliare ai sensi dell’art. 169 bis l.f. quando è pendente un giudizio ex art. 2932 c.c. promosso dal promissario acquirente e diretto ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto se la domanda è trascritta dopo il deposito della domanda prenotativa di concordato preventivo.

Autorizzazione allo scioglimento di contratto pendente nel concordato preventivo. Indennizzo. Limiti giudiziali di controllo.
Il giudice che autorizza lo scioglimento di un contratto pendente riscontra unicamente che l’indennizzo sia stato inserito nel piano concordatario e che il creditore sia stato qualificato tale, al pari degli altri creditori chirografari.

Massime a cura di Laura De Simone


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