Start up innovative: condizioni per lâiscrizione nella sezione speciale del registro imprese
Pubblicato il 15/02/17 08:37 [Doc.2484]
di Redazione IL CASO.it
Trib. Torino, Giudice del Registro, 10 febbraio 2017 (decr.)
Registro imprese â sezione speciale âstart up innovativeâ ex art. 25 d.l. 179/2012 â controllo ai fini dellâiscrizione â regolarità formale e completezza degli atti
La verifica di competenza dellâUfficio del Registro imprese, ai fini dellâiscrizione della start up in sezione speciale, verte sulla regolarità formale e completezza della domanda e della documentazione allegata.
Registro imprese â sezione speciale âstart up innovativeâ ex art. 25 d.l. 179/2012 â condizioni per lâiscrizione â autocertificazione del possesso dei requisiti â sufficienza â effettivo possesso dei requisiti â esclusione
Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale âstart up innovativeâ del registro delle imprese è infatti condizione necessaria e normalmente sufficiente lâautocertificazione del possesso dei requisiti da parte del legale rappresentante, senza che sia altresì necessario dimostrare allâUfficio del registro impreso lâeffettivo possesso dei requisiti, atteso che lâart. 25 del d.l. 179/2012 non assegna allâUfficio il potere di compiere controlli extra-formali e/o ispettivi sullâattività al fine di verificare lâeffettivo carattere âinnovativo altamente tecnologicoâ del prodotto e/o servizio di cui la start up innovativa programma la ricerca, sviluppo, produzione e messa in commercio.
Registro imprese â sezione speciale âstart up innovativeâ ex art. 25 d.l. 179/2012 â condizioni per lâiscrizione â mancanza di effettivo possesso dei requisiti manifesta e verificabile dallâesame dei documenti â rifiuto di iscrizione â legittimitÃ
Soltanto in caso di totale scostamento del profilo formale (dichiarazione di possesso dei requisiti) da quello sostanziale (manifesta mancanza di effettivo possesso dei requisiti verificabile dallâesame dei documenti) può essere rifiutata lâiscrizione in sezione speciale di una start up costituita in forma cartacea.
Registro imprese â sezione speciale âstart up innovativeâ ex art. 25 d.l. 179/2012 â condizioni per lâiscrizione â sospetta carenza delle condizioni di iscrizione â controllo successivo
A seguito dellâiscrizione in sezione speciale, lâUfficio del registro imprese può procedere anche per campione o quando ricorrano specifici motivi di dubbio sulla veridicità della dichiarazione a una revisione delle condizioni di iscrizione, che siano suscettibili di verifica documentale, o segnalare la situazione sospetta alla Guardia di Finanza, Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie.
Massime a cura di Enrico Astuni
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