Difesa del consumatore: illegittima la partecipazione obbligatoria dell’avvocato
Pubblicato il 17/02/17 08:29 [Doc.2501]
di Redazione IL CASO.it


Corte UE, conclusioni dell'Avvocato generale.

Rinvio pregiudiziale – Opposizione a un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento – Direttiva 2008/52/CE – Mediazione in materia civile e commerciale – Articolo 1, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Direttiva 2013/11/UE – Risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori – Articolo 1 – Obbligo per il consumatore di avviare un procedimento di mediazione prima di adire un organo giurisdizionale – Articolo 2 – Ambito di applicazione – Articolo 8, lettera b) – Assistenza obbligatoria di un avvocato – Articolo 9, paragrafo 2, lettera a) – Sanzioni per il ritiro dal procedimento di mediazione


1. L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE, deve essere interpretato nel senso che la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, si applica a tutte le controversie che rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultima, quale circoscritto dal suo articolo 1, paragrafo 2, anche quando esse rientrino parimenti nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/11, quale circoscritto dall’articolo 2 di tale direttiva.

2. L’articolo 1 della direttiva 2013/11 non osta ad una normativa nazionale che subordina la ricevibilità di una domanda giudiziale proposta da un consumatore nei confronti di un professionista e vertente su un contratto di prestazione di servizi al previo esperimento, da parte del consumatore, di un procedimento di risoluzione extragiudiziale delle controversie, quale un procedimento di mediazione, a condizione che tale normativa non abbia l’effetto di impedire alle parti di accedere al sistema giudiziario, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

3. L’articolo 8, lettera b), della direttiva 2013/11 osta ad una normativa nazionale che obbliga le parti, per le controversie rientranti nel campo di applicazione di tale direttiva, quale circoscritto dall’articolo 2 di quest’ultima, a farsi assistere da un avvocato nell’ambito di un procedimento di risoluzione extragiudiziale delle controversie, quale un procedimento di mediazione.

4. L’articolo 1 e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/11 ostano ad una normativa nazionale che sanziona il ritiro senza giustificato motivo da un procedimento di risoluzione extragiudiziale, quale un procedimento di mediazione, delle controversie rientranti nel campo di applicazione di tale direttiva, quale circoscritto dall’articolo 2 di quest’ultima, collegando ad un siffatto ritiro conseguenze sfavorevoli nell’ambito di un procedimento giudiziario successivo per la parte che si sia ritirata, a meno che la nozione di giustificato motivo includa l’insoddisfazione della parte che si sia ritirata riguardo alle prestazioni o al funzionamento del procedimento di risoluzione extragiudiziale, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
Qualora il diritto nazionale preveda la partecipazione obbligatoria del professionista ad un procedimento di risoluzione extragiudiziale, l’articolo 1 e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/11 ostano ad una siffatta normativa soltanto nella parte in cui essa sanzioni il ritiro da parte del consumatore da tale procedimento senza giustificato motivo.


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