Finanziamento prededucibile per spese e compenso del commissario giudiziale nella fase preconcordataria
Pubblicato il 18/02/17 19:36 [Doc.2510]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Bergamo, 12 gennaio 2017. Presidente estensore Mauro Vitiello.
Concordato preventivo - Richiesta di autorizzazione alla contrazione di finanziamenti prededucibili - Caratteristiche â Versamento della somma richiesta per assicurare il pagamento delle spese e del compenso del commissario giudiziale nella fase preconcordataria - InammissibilitÃ
La norma di cui allâart. 182-quinquies, primo comma, l. fall. è ritagliata per il caso in cui la leva finanziaria sia necessaria per supportare la prosecuzione dellâattività dâimpresa nella fase preconcordataria, nella prospettiva della continuità aziendale o anche della valorizzazione del patrimonio in procinto di essere ceduto alla massa dei creditori.
In questâottica, la domanda di autorizzazione alla contrazione del finanziamento deve essere accompagnata da una relazione del professionista attestatore che, come noto, deve inerire specificamente alla funzionalità del finanziamento, e quindi della prosecuzione della gestione caratteristica resa possibile dal finanziamento stesso, al miglior soddisfacimento dei creditori. La relazione mirata dellâattestatore non è quindi altro se non un presidio della garanzia patrimoniale della massa dei creditori prevista dallâart. 2740 c.c.
Da quanto esposto discende che la richiesta di autorizzazione alla contrazione di un finanziamento prededucibile finalizzato al versamento della somma che il tribunale per prassi impone per assicurare il pagamento delle spese e del compenso del commissario giudiziale nella fase che precede lâeventuale ammissione al concordato (cd. fase preconcordataria) esula totalmente dalla ratio della norma in discorso, essendo funzionale alla contrazione di un finanziamento finalizzato al reperimento di risorse, peraltro minime, che la società dovrebbe avere per assicurare il pagamento delle spese della fase preconcordataria.
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