Il credito per compenso dell'amministratore di società, anche se di nomina giudiziaria, non è assistito dal privilegio
Pubblicato il 22/02/17 22:36 [Doc.2527]
di Redazione IL CASO.it


Cass. cisv., sez. I, Pres. Didone. Rel. Acierno.

Amministratore di società – Compenso - Privilegio generale di cui all'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. - Esclusione

Il credito costituito dal compenso in favore dell'amministratore di società, anche se di nomina giudiziaria, non è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., atteso che egli non fornisce una prestazione d'opera intellettuale, né il contratto tipico che lo lega alla società è assimilabile al contratto d'opera, di cui agli artt. 2222 e ss. cod. civ. non presentando gli elementi del perseguimento di un risultato, con la conseguente sopportazione del rischio, mentre l' “opus" (e cioè l'amministrazione) che egli si impegna a fornire non è, a differenza di quello del prestatore d'opera, determinato dai contraenti preventivamente, né è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività d'impresa. (Cass. 27/2/2014 n. 2729; 18/5/2007 n. 11652; 24/4/2004 n. 9911).

Massima a cura di Redazione IL CASO.it


© Riproduzione Riservata