Beni non compresi nel fallimento e decorso del termine per la riassunzione da parte del fallito del giudizio interrotto
Pubblicato il 26/02/17 06:30 [Doc.2554]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Milano, 13 febbraio 2017. Giudice Borrelli.

Segnalazione Dott. Federico Rolfi

Fallimento – Rapporti non compresi - Reiezione o dichiarazione di inammissibilità della domanda di ammissione al passivo – Legittimazione processuale del fallito – Riassunzione del giudizio interrotto – Decorrenza del termine

Oltre ai rapporti per loro natura non compresi nel fallimento, per i quali il fallito, ai sensi dell’art. 46 legge fall. mantiene la capacità processuale, ve ne sono altri che possono diventare tali in conseguenza della reiezione o della dichiarazione di inammissibilità della domanda di ammissione al passivo o della decisione sull’impugnazione ex artt. 98 e 99 legge fall.

In tali casi, il fallito ha facoltà di riassumere il processo interrotto a causa della dichiarazione di fallimento nel termine di cui all’art. 305 c.p.c. termine che, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto del diritto sancito dall’art. 24 Cost., non può decorrere nel tempo in cui il soggetto titolare di detta facoltà (l’imprenditore fallito) non abbia capacità processuale e gli sia perciò impedito l’esercizio delle proprie prerogative processuali.


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