Invalidità permanente e onere del danneggiato di provare l’effettivo svolgimento di attività economica
Pubblicato il 07/03/17 08:25 [Doc.2616]
di Redazione IL CASO.it


Cass. civ. sez. II, 7 febbraio 2017.

Danno alla persona - invalidità permanente - lesione all'integrità psico-fisica – Effetti sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica – Onere della prova del danneggiato

Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato – per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente - supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata (Cass. 10/03/2016, n. 4673; Cass. 10/07/2015, n. 14517; v. anche Cass. 3/07/2014, n. 15238).

La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 cod. ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì di un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (Cass., ord., 4/05/2016, n. 8896). Il che non si è verificato nel caso all'esame.

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