Utilizzo indiretto di software: sì al “patent box”, se c’è R&S
Pubblicato il 10/03/17 09:02 [Doc.2643]
di Redazione IL CASO.it


Le attività connesse alla concessione in uso di uno specifico programma rientrano tra le tipologie di impiego agevolabili se configurano attività di ricerca e sviluppo

L’Agenzia delle Entrate torna a occuparsi di patent box.
Nella risoluzione n. 28/E del 9 marzo 2017, infatti, l’amministrazione fornisce un importante chiarimento sull’ambito di applicazione del regime agevolato, con specifico riferimento a talune attività relative all’utilizzo indiretto di un programma applicativo.

Il quesito
Con istanza di interpello, una società di produzione software ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se, con riferimento a uno specifico programma protetto da copyright, possano beneficiare del regime patent box le seguenti attività:
concessione in uso del software, sotto forma di licenza iniziale e sotto forma di successivi canoni di assistenza/manutenzione
realizzazione e concessione in uso delle modifiche al programma.
Il regime patent box
Come noto, la legge di stabilità 2015, per incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e per adeguare la legislazione interna a quella di altri Stati Ue e a consolidati standard internazionali, ha introdotto nel nostro ordinamento un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di “software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili” (articolo 1, commi 37-45, legge 190/2014 - patent box).

Il regime di parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento di tali beni immateriali (intangibles) è riservato ai titolari di reddito d’impresa (inclusi i non residenti con stabile organizzazione in Italia, purché residenti in paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo) a condizione che svolgano attività di ricerca e sviluppo.

Le disposizioni attuative del regime in esame sono stata dettate dal decreto 30 luglio 2015 del ministro dello Sviluppo economico, il cui articolo 7, rubricato “Tipologie di utilizzo agevolabili”, ai fini della determinazione del reddito agevolabile, distingue tra:
- uso diretto
- concessione in uso (utilizzo indiretto)
dei beni immateriali agevolabili.

Il quesito posto dalla società istante involge proprio l’articolo 7, nella misura in cui si chiede all’Agenzia di conoscere se sia corretto considerare agevolabili, nell’ambito della concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali (nel caso di specie, come detto, un software applicativo coperto da copyright), le attività di:
licenza iniziale
canoni di assistenza/manutenzione
realizzazione delle “modifiche”.
L’Agenzia, nell’articolare la risposta all’interpello, fa innanzitutto riferimento a quanto chiarito nella circolare 11/E del 7 aprile 2016 (paragrafo 4.1.1), secondo cui “per software protetto da copyright si intendono i programmi per elaboratore, in qualunque forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore”.
Orbene, partendo dal presupposto che l’istante sviluppi programmi originali, quali risultato di creazione intellettuale, che abbia diritto allo sfruttamento economico del software oggetto di interpello e che svolga attività di ricerca e sviluppo, l’Agenzia, ai fini della risposta al quesito, fonda le proprie argomentazioni sul principio Ocse del nexus approach.
Tale principio pone un necessario collegamento tra agevolazione patent box ed effettivo svolgimento di un’attività economica che si sostanzia nello sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene immateriale (cfr anche articolo 8 del decreto Mise).
Pertanto, secondo l’Agenzia, “l’attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software protetto da copyright deve sostanziarsi nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software”, con esclusione, quindi, di tutte quelle ulteriori attività che “configurano una forma puramente strumentale all’utilizzo del software”.

Ne consegue che le attività di concessione in uso del programma, come individuate dalla società istante (licenza iniziale, canoni di assistenza/manutenzione e realizzazione delle modifiche), possono ritenersi agevolabili se consistenti in “attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software, in considerazione dell’obbligatorietà, prevista dalla norma, di svolgere un’attività di ricerca e sviluppo”.
A queste condizioni, quindi, il reddito derivante dalle citate attività può essere assoggettato al regime patent box, con conseguente applicazione della relativa disciplina per quanto concerne, in particolare, le modalità di determinazione del reddito agevolabile.
Gennaro Napolitano
pubblicato Giovedì 9 Marzo 2017
(www.fiscooggi.it)


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