Riservata ai notai l’autenticazione delle firme per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari
Pubblicato il 10/03/17 09:08 [Doc.2647]
di Redazione IL CASO.it


Corte UE, 9 marzo 2017. Causa C 342/15

Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati – Possibilità per gli Stati membri di riservare a determinate categorie di avvocati la compilazione di atti autentici relativi alla costituzione o al trasferimento di diritti reali immobiliari – Normativa di uno Stato membro che richiede che l’autenticità della firma apposta su una domanda di annotazione nel libro fondiario sia certificata da un notaio

L’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, dev’essere interpretato nel senso che non si applica ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che riserva ai notai l’autenticazione delle firme apposte sui documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari ed esclude, per l’effetto, la possibilità di riconoscere in tale Stato membro una siffatta autenticazione effettuata da un avvocato stabilito in un altro Stato membro.

L’articolo 56 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che riserva ai notai l’autenticazione delle firme apposte in calce ai documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari ed esclude, per l’effetto, la possibilità di riconoscere in tale Stato membro una siffatta autenticazione effettuata, secondo il suo diritto nazionale, da un avvocato stabilito in un altro Stato membro.


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