Corte appello Bologna 3 marzo 2017 (Pres. Aponte, rel. Varotti) - Sanzioni Consob e bis in idem
Pubblicato il 27/03/17 19:26 [Doc.2777]
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In caso di applicazione da parte della Consob della sanzione amministrativa prevista dall’art. 187 ter, terzo comma, lettere a) e b) del D.lgs. n° 58/1998 – parificabile, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, ad una sanzione penale – e di contemporaneo svolgimento del giudizio di opposizione alla sanzione Consob e del procedimento penale (conclusosi per primo, con sentenza di applicazione pena ex art. 444 cpp), non vi è violazione del divieto del bis in idem a causa della contemporanea pendenza o della anteriore definizione del giudizio penale, purché il giudice accerti che tra i due giudizi vi sia connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, verificando in particolare: (i) che i due procedimenti perseguano scopi complementari; (ii) che la doppia pendenza costituisca una conseguenza prevedibile per l’incolpato; (iii) che i due procedimenti siano stati condotti in modo tale da evitare duplicazioni nella raccolta e nella valutazione delle prove, eventualmente tramite interazione tra le diverse competenti autorità; (iv) che la legge consenta che la sanzione applicata nel procedimento definito per primo possa essere presa in considerazione nel procedimento definito per secondo, per evitare che il reo sopporti un carico sanzionatorio eccessivo.


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