Il credito fondiario mantiene la propria natura anche se non sia originariamente fondato su titolo esecutivo
Pubblicato il 13/04/17 08:30 [Doc.2873]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura dellâAvv. Silvia Scartezzini
Tribunale di Verona, 26 marzo 2017. Giudice Aliprandi.
Procedura esecutiva immobiliare â Titolo esecutivo giudiziale â Credito derivante da apertura di credito in conto corrente assistito da privilegio ipotecario fondiario - Riconoscimento.
Lâesecuzione intrapresa in virtù di un titolo giudiziale formato in relazione ad un credito scaturente da un contratto di finanziamento a forma libera di per sé non costituente titolo esecutivo è comunque soggetto alla normativa speciale in applicazione degli articoli 38 e 41 comma 2 Tub. Pertanto, il creditore gode del trattamento agevolato previsto nella parte in cui si riferisce allâazione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari senza operare alcuna distinzione.
Procedura esecutiva immobiliare - Fallimento â Riparto somme - Compenso Curatore - Esclusione.
In applicazione della normativa speciale non è possibile attribuire al fallimento somme ulteriori rispetto a quelle eccedenti la quota spettante al creditore procedente; ne consegue che in sede esecutiva non può essere assegnata alla curatela una parte del compenso di spettanza del curatore in quanto a detti incombenti si provvederà nel riparto in sede concorsuale.
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