Il credito fondiario mantiene la propria natura anche se non sia originariamente fondato su titolo esecutivo
Pubblicato il 13/04/17 08:30 [Doc.2873]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Silvia Scartezzini

Tribunale di Verona, 26 marzo 2017. Giudice Aliprandi.

Procedura esecutiva immobiliare – Titolo esecutivo giudiziale – Credito derivante da apertura di credito in conto corrente assistito da privilegio ipotecario fondiario - Riconoscimento.

L’esecuzione intrapresa in virtù di un titolo giudiziale formato in relazione ad un credito scaturente da un contratto di finanziamento a forma libera di per sé non costituente titolo esecutivo è comunque soggetto alla normativa speciale in applicazione degli articoli 38 e 41 comma 2 Tub. Pertanto, il creditore gode del trattamento agevolato previsto nella parte in cui si riferisce all’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari senza operare alcuna distinzione.


Procedura esecutiva immobiliare - Fallimento – Riparto somme - Compenso Curatore - Esclusione.

In applicazione della normativa speciale non è possibile attribuire al fallimento somme ulteriori rispetto a quelle eccedenti la quota spettante al creditore procedente; ne consegue che in sede esecutiva non può essere assegnata alla curatela una parte del compenso di spettanza del curatore in quanto a detti incombenti si provvederà nel riparto in sede concorsuale.


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