Nullità del collar swap che contravvenga il divieto per violazione di norme imperative
Pubblicato il 14/04/17 06:31 [Doc.2879]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura dellâAvv. Duilio Manella
Tribunale di Milano, 4 aprile 2017.
Derivati sottoscritti da P.A. â Natura imperativa dellâart. 41 L. 448/2001 e dellâart. 3 D.M. 389/2001: sussi-ste - Divieto di vendita, nel collar swap sottoscritto da una P.A., di una opzione floor con valore superio-re al valore dellâacquisto di un cap: sussiste â Radicale nullità del collar swap che contravvenga il divieto per violazione di norme imperative: sussiste
Non può dubitarsi che lâart. 41 della l. 448/2001 e lâart. 3 del DM 389/2001 debbano essere qualificate co-me norme imperative poste a tutela dellâordine pubblico economico, la cui violazione comporta la nullità del contratto ai sensi dellâart. 1418, comma 1, c.c., in quanto disposizioni poste a presidio della stabilità pa-trimoniale degli enti locali, interesse avente rilevanza costituzionale a norma dellâart. 119 Cost.
Perché un soggetto possa dire di aver acquistato un collar, la vendita del floor deve essere finalizzata allâacquisto di un cap (come evidenziato dalla Circolare interpretativa 27 maggio 2004 del Ministero delle Finanze in GU 3.6.2004 n. 128).
Segue che lâimporto derivante dalla vendita dellâopzione floor non può essere superiore a quello relativo allâacquisto del cap, diversamente lâente pubblico non avrebbe acquistato copertura dal rischio di rialzo dei tassi di interesse ma lâavrebbe venduta, in violazione della disciplina a tutela della stabilità patrimoniale dellâente pubblico locale.
In tal caso il contratto swap deve essere dichiarato nullo ai sensi dellâart. 1418 co. 1 c.c.
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