Nullità del collar swap che contravvenga il divieto per violazione di norme imperative
Pubblicato il 14/04/17 06:31 [Doc.2879]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Duilio Manella

Tribunale di Milano, 4 aprile 2017.

Derivati sottoscritti da P.A. – Natura imperativa dell’art. 41 L. 448/2001 e dell’art. 3 D.M. 389/2001: sussi-ste - Divieto di vendita, nel collar swap sottoscritto da una P.A., di una opzione floor con valore superio-re al valore dell’acquisto di un cap: sussiste – Radicale nullità del collar swap che contravvenga il divieto per violazione di norme imperative: sussiste

Non può dubitarsi che l’art. 41 della l. 448/2001 e l’art. 3 del DM 389/2001 debbano essere qualificate co-me norme imperative poste a tutela dell’ordine pubblico economico, la cui violazione comporta la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., in quanto disposizioni poste a presidio della stabilità pa-trimoniale degli enti locali, interesse avente rilevanza costituzionale a norma dell’art. 119 Cost.

Perché un soggetto possa dire di aver acquistato un collar, la vendita del floor deve essere finalizzata all’acquisto di un cap (come evidenziato dalla Circolare interpretativa 27 maggio 2004 del Ministero delle Finanze in GU 3.6.2004 n. 128).
Segue che l’importo derivante dalla vendita dell’opzione floor non può essere superiore a quello relativo all’acquisto del cap, diversamente l’ente pubblico non avrebbe acquistato copertura dal rischio di rialzo dei tassi di interesse ma l’avrebbe venduta, in violazione della disciplina a tutela della stabilità patrimoniale dell’ente pubblico locale.

In tal caso il contratto swap deve essere dichiarato nullo ai sensi dell’art. 1418 co. 1 c.c.


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