Accesso a documenti contenenti dati bancari e obbligo della banca di fornire le informazioni
Pubblicato il 10/03/13 00:00 [Doc.288]
di Redazione IL CASO.it


Il garante distingue tra l'accesso a documenti contenenti dati bancari, che possono riguardare anche soggetti diversi dall'interessato, richiesto ex art. 119 TUB – ed a pagamento - e le domande volte ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali riferiti all'interessato contenuti negli stessi documenti, avanzate a norma degli artt. 7 e 8 del D.lgs. 196/2003 – e fornite gratuitamente dalla banca.

In base all'art. 10 del medesimo decreto, la Banca è obbligata a fornire tali informazioni al cliente che ne faccia richiesta. Con il provvedimento 45 del 2013, in particolare, il Garante sottolinea che la richiesta non necessita di motivazione. Pertanto è del tutto indifferente il fine per il quale viene richiesta la comunicazione dei dati, potendo anche essere rivolta a tutelare un interesse patrimoniale (ossia a tutelare in sede giudiziaria gli interessi del richiedente) (avv. Luciano Fanti - Roma)


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