La cessione di azienda nella procedura concorsuale non attribuisce di per sé il diritto della mobilità ai beneficiari
Pubblicato il 29/04/17 09:48 [Doc.2926]
di Redazione IL CASO.it
Cass. civ., sez lav., 27 aprile 2017.
Cessione di azienda â Sgravi contributivi connessi alla mobilità - Diversità del soggetto subentrante rispetto al cedente - Effettiva creazione di nuovi posti di lavoro â NecessitÃ
Ai fini della concessione degli sgravi contributivi ex art. 8, commi 4 e 4-bis della legge 223 del 1991 (assunzione di lavoratori e tempo indeterminato posti in mobilità ) occorre che, in caso di cessione di azienda, il nuovo datore di lavoro sia diverso dal precedente, posto che il riconoscimento degli sgravi in questione richiede lâaccertamento della obiettiva diversità del soggetto subentrante rispetto al cedente e quindi lâeffettiva creazione di nuovi posti di lavoro; al riguardo va precisato che è del tutto irrilevante la circostanza che il passaggio dei lavoratori abbia luogo nellâambito di una procedura fallimentare, posto che irrilevanti sono le finalità perseguite dal cedente, siano esse quelle dellâincremento dellâattivo fallimentare o della continuazione dellâattività di impresa: ciò che rileva è che il fallimento non determina di per sé il venir meno del bene giuridico âaziendaâ inteso come complesso di elementi materiali e giuridici organizzati al fine dellâesercizio dellâimpresa e dunque la possibilità di una sua cessione nellâambito di un regolare contratto di vendita o di affitto di azienda.
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