Mediazione come condizione di procedibilità ed effetti sulle decadenze già verifcatesi
Pubblicato il 03/05/17 08:40 [Doc.2947]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2017, n. 9557. Presidente Chiarini. Rel. Tatangelo.

Mediazione - Condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda - Rinvio alla udienza successiva - Differimento delle attività da svolgersi nel giudizio già pendente - Nullità - Esclusione

La mediazione costituisce condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda, e che, in mancanza di essa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, il giudice opera un semplice rinvio della "successiva udienza" ("il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione"); di conseguenza, laddove la domanda giudiziale sia proposta in mancanza del previo esperimento del procedimento di mediazione ed il convenuto proponga la relativa eccezione, si determina un semplice differimento delle attività da svolgersi nel giudizio già pendente, ma non la nullità di quelle fino a quel momento svolte, e restano pertanto ferme le decadenze già verificatesi.


© Riproduzione Riservata