Interessi, eventi e affetti in Italia: la residenza in Svizzera è fittizia
Pubblicato il 11/05/17 08:47 [Doc.3003]
di Redazione IL CASO.it
A conferma dellâentità del periodo trascorso nel territorio nazionale, trasferimenti di capitale e bonifici esteri di rilevante importo, necessari al mantenimento nel Belpaese
Ammonta a oltre 100 milioni di euro, tra imposte evase, sanzioni e interessi, il conto che la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 1685 del 13 marzo 2017, ha presentato a due ereditiere di un ingente patrimonio occultato allâestero, accogliendo la tesi dellâAgenzia delle Entrate e confermando la legittimità degli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti, condannando peraltro le contribuenti al pagamento delle spese processuali in favore dellâufficio e liquidate in complessivi 110mila euro.
La vicenda
Lâiter processuale nasce da una lunga e complessa attività di intelligence svolta, nel corso del 2012, dallâufficio Contrasto agli illeciti fiscali internazionali, task force creata nel 2009 per contrastare lâillecita esportazione di capitali allâestero e le estero-residenze fittizie, che ha condotto allâemissione degli avvisi di accertamento e degli atti di contestazione da parte della direzione provinciale 1 di Milano nei confronti delle due contribuenti, per le violazioni compiute dal 2004 al 2010.
In particolare, la verifica effettuata dai funzionari dellâAgenzia delle Entrate si è incentrata, anche attraverso lâausilio delle indagini finanziarie, sulla raccolta e successiva analisi di una serie di elementi oggettivi e di indizi che, di fatto, risultavano incompatibili con lo status di residente estero delle contribuenti.
Più precisamente, sono emersi: lâesistenza di cospicue movimentazioni di capitali effettuate dallâestero su conti correnti italiani intestati alle due sorelle, la disponibilità permanente a Milano di un immobile adibito a dimora abituale, la percezione di redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo erogati da società italiane, la sottoscrizione di numerose polizze assicurative con compagnie italiane, lâintestazione e lâutilizzo di utenze telefoniche di gestori nazionali, lâintestazione e il frequente utilizzo di conti correnti italiani e carte di credito mediante disposizioni di pagamento e prelievi di contante effettuati sempre sul territorio italiano, la partecipazione ad assemblee o riunioni del consiglio di amministrazione in società italiane, lâiscrizione e la frequentazione di circoli nautici, la frequentazione di corsi universitari in Italia, lâesistenza di legami affettivi e familiari in Italia e, infine, le notizie di stampa relative alla partecipazione a eventi mondani e sociali nel territorio nazionale.
Tutti gli elementi e i dati raccolti, considerati nel loro insieme, hanno condotto al disconoscimento della residenza estera delle contribuenti, formalmente stabilita nella famosa località turistica svizzera di Saint Moritz.
Contro gli avvisi di accertamento dei maggiori redditi percepiti nel territorio italiano e gli atti di contestazione relativi alla mancata presentazione del quadro RW, le contribuenti, sostenendo la falsa applicazione dellâarticolo 2, comma 2-bis, Tuir, hanno proposto ricorso, che la Ctp di Milano ha accolto con sentenza depositata il 18 gennaio 2016.
La decisione
A seguito dellâappello dellâufficio dellâAgenzia delle Entrate, la Ctr di Milano, con sentenza del 13 marzo 2017, ha quasi integralmente riformato la sentenza impugnata confermando, in particolare, la legittimità dellâaccertamento dellâufficio, attribuendo la residenza fiscale in Italia delle contribuenti e condividendo con la Ctp esclusivamente la necessità dellâapplicazione del cumulo giuridico per le sanzioni.
I giudici di merito hanno richiamato due precedenti pronunce della suprema Corte (Cassazione, 13819/2003 e Cassazione, 4306/2010), secondo cui, in tema di prova per presunzioni, quale è quello in esame circa lâaccertamento della residenza fiscale, il procedimento deve necessariamente articolarsi in due momenti valutativi, il primo rivolto a riconoscere e conservare tutti quegli elementi indiziari che, considerati singolarmente, abbiano di per sé un potenziale di efficacia probatoria e il secondo caratterizzato da una valutazione complessiva di tali elementi così da verificarne la concordanza tale che la loro combinazione fornisca una prova logicamente valida secondo criteri di ragionevole probabilità e non necessariamente di certezza.
La Ctr, pertanto, dando per assodata lâesistenza di un ingente patrimonio derivante dallâeredità paterna, ha riconosciuto e avvalorato le risultanze delle indagini effettuate dallâufficio, caratterizzate da un insieme di elementi convergenti che, nel loro complesso, depongono a favore della permanenza effettiva sul territorio italiano delle contribuenti per la maggior parte dellâanno e in tutti i periodi in cui gli accertamenti si riferiscono.
In particolare, secondo i giudici, lâentità del periodo del periodo trascorso nel territorio nazionale, deve ritenersi certamente prevalente considerando nellâordine e complessivamente:
i periodi trascorsi per incontrare la madre sottoposta a regime cautelare in carcere
i periodi documentalmente rilevati dallâAgenzia delle Entrate per prendere parte attivamente ad assemblee o riunioni del Consiglio di amministrazione di società italiane direttamente o indirettamente partecipate
i periodi trascorsi necessariamente in Italia per la frequentazione di circoli nautici a cui le contribuenti risultavano iscritte, nonché per la partecipazione ad eventi, raduni o manifestazioni sportive organizzate in Italia
i periodi trascorsi per la frequentazione di corsi universitari
i periodi trascorsi necessari alla gestione di numerosi rapporti di natura finanziaria con istituti di credito italiani
la partecipazione a eventi mondani e sociali nel territorio nazionale.
Inoltre, pur tenendo in considerazione lâelevato tenore di vita delle due ereditiere, i giudici rilevano unâulteriore, se non decisiva, prova a sostegno dellâentità del periodo trascorso in Italia dalle contribuenti nei movimenti di capitale e bonifici esteri di rilevante importo, che venivano accreditati sui conti correnti italiani per il mantenimento delle stesse in Italia.
E ancora, rifacendosi al concetto civilistico di domicilio fiscale, quale luogo in cui il soggetto mantiene il centro dei propri interessi, non solo economici e patrimoniali, ma anche morali, sociali e familiari, la Ctr, nel caso delle contribuenti in esame, ha considerato rilevante lâesistenza di stringenti legami affettivi con la nonna e lo sviluppo di rapporti affettivi con soggetti residenti in Italia, poi divenuti coniugi delle stesse.
Francesco Leone
Arianna Torrisi
pubblicato Mercoledì 10 Maggio 2017
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