Continuità aziendale: valutazione dell’alea e della manifesta dannosità
Pubblicato il 14/05/17 05:47 [Doc.3019]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione civile, 7 aprile 2017, n. 9061.

Segnalazione Prof. Avv. Danilo Galletti

Concordato con continuità aziendale – Valutazione del tribunale - Condizioni di manifesta dannosità – Alea soggetta alla valutazione dei creditori – Distinzione

L’art. 186-bis, ultimo comma, legge fall. attribuisce al giudice il compito di verificare, ai sensi dell'art. 173 legge fall., che l'esercizio dell'impresa, per come ipotizzato nel piano, non risulti infine manifestamente dannoso per i creditori.

In proposito, va tuttavia precisato come l'alea, che circonda l'esecuzione del concordato con continuità aziendale e che è senza dubbio rimessa alla valutazione dei creditori, costituisce aspetto affatto differente dalla valutazione (di competenza del giudice) in ordine alla effettiva esistenza dei presupposti della soluzione concordataria proposta e di inesistenza delle condizioni di manifesta dannosità.

Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la sentenza impugnata si sia posta in linea coi citati principi, nel momento in cui ha motivatamente espresso una valutazione di radicale manifesta inattitudine del piano concordatario in rapporto alla serie di elementi dettagliatamente riportati in motivazione, quali:
-opacità dei bilanci della società;
-andamento (indicato come "disastroso") della gestione antecedente a fronte di scelte gestorie, ipotizzate nel piano industriale, non caratterizzate da effettiva discontinuità quanto alla fondamentale ricerca dell'equilibrio tra costi e ricavi; e dunque nella consequenziale illogicità di una ipotesi di realizzazione di obiettivi ambiziosi come quelli indicati nella proposta;
-inesistenza di un surplus di risorse per far fronte a eventi suscettibili di incidere negativamente sugli ipotizzati flussi di cassa, essendo stata posta in motivata discussione l'idoneità del fondo rischi ed essendosi palesata l'erroneità di una non secondaria voce del conto economico quanto alle entrate prospettiche derivanti da pagamenti di soggetti esteri;
-insufficienza, rispetto a quanto prospettato nel piano industriale, del margine di incidenza di dati variabili normalmente correlati a una valutazione di equilibrio dell'impresa, atteso che finanche il margine prudenziale di riduzione del 10 % rispetto al valore stimato della produzione, indicato dal commissario giudiziale e in sentenza definito (senza specifica censura) come privo di "obiezioni da parte della reclamante", era da considerare generativo di una perdita netta di bilancio chiaramente incidente sul cd. business plan.

Massima a cura di Franco Benassi


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